Home Ambito giuridico I partiti politici tra democazia e mandato imperativo

Fin dalle origini della democrazia di massa si è sviluppata una letteratura che ha criticato la tendenza dei moderni partiti a diventare delle strutture oligarchiche, cioè organizzazioni dominate da capi irremovibili, sottratti ad ogni controllo, in grado di scegliere i soggetti da candidare alle elezioni per le cariche pubbliche in modo del tutto indipendente dall’effettivo gradimento che essi riscuotono presso l’opinione pubblica. Uno studioso italiano ha dato a questa tendenza il nome di “legge ferrea delle oligarchie”. Per contrastare il suddetto fenomeno, una corrente di pensiero ritiene opportuno stabilire delle regole legislative dirette ad assicurare la vita democratica all’interno dei partiti. In particolare, alcuni sostengono che per ridare al partito il ruolo di cerniera tra gli elettori e gli eletti, sarebbe necessario disciplinare le procedure per la scelta dei candidati alle cariche elettive. In questa prospettiva, c’è chi richiama l’esperienza statunitense delle elezioni primarie. In breve, esse comportano che le elezioni più importanti siano procedute da una fase in cui gli eletti di ciascun partito scelgono i candidati direttamente o indirettamente attraverso l’elezione dei delegati delle assemblee (conventions) che a loro volta sceglieranno i candidati del partito. Questa fase, negli Stati Uniti, è disciplinata dalla legge dei singoli Stati, che hanno adottato diversi modelli di primarie. La distinzione più importante è quella tra le primarie aperte e le primarie chiuse, a seconda che alla scelta dei candidati possano o meno partecipare anche soggetti con sono iscritti al relativo partito. Una singolare attuazione delle elezioni primarie si è avuta in Italia nel 2005-2006 e l’ultima nel 2009.

Una vota scelti ed eletti i candidati del partito, l’art. 67 Cost. afferma un principio riguardante lo svolgimento delle funzioni del parlamentare: “ogni membro del parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”. È una disposizione che recepisce il principio del divieto di mandato imperativo tipico della tradizione liberale. Ma la prassi politica, fin dalla nascita della Repubblica, ha visto l’affermazione della disciplina di partito. La formazione dei governi, l’apertura della crisi di Governo, la votazione della fiducia, l’approvazione delle leggi sono state oggetto di voto da parte dei parlamentari che si sono uniformati alle direttive di partito. Come valutare tale fenomeno dal punto di vista del diritto costituzionale? Negli anni ’60 si diffuse una critica radicale di questi comportamenti: qualcuno disse che si era instaurata una partitocrazia contro il dettato costituzionale. Ma in realtà le cose stavano diversamente: l’art. 67 Cost. deve essere interpretato sistematicamente insieme con gli artt. 49, 1 e 94 Cost. Il primo riconosce che i cittadini riuniti nei partiti concorrono a determinare la politica nazionale, dando così un fondamento costituzionale al ruolo dei partiti. Il collegamento tra l’art. 1 ed il 49 permette di qualificare i partiti come i principali strumenti di esercizio della sovranità popolare. L’art. 94 impone che la votazione della mozione di fiducia e di quella di sfiducia avvenga per appello nominale (il voto dei parlamentari è pubblico), un modo di votazione che facilita il controllo dei partiti sui comportamenti dei propri parlamentari. Da tale quadro complessivo è partita la Corte Costituzionale quando ha detto che “il divieto di mandato imperativo importa che il parlamentare è libero di votare secondo gli indirizzi del suo partito ma è anche libero di sottrarsene; nessuna norma potrebbe legittimamente disporre che derivino conseguenze a carico del parlamentare per il fatto che egli abbia votato contro le direttive del partito”. Pertanto la disciplina di partito non contrasta con la disciplina costituzionale; tuttavia l’art. 67 è una norma di garanzia che assicura al parlamentare la possibilità di sottrarsi alla disciplina suddetta. Ciò comporta sia l’inefficacia nell’ordinamento dello Stato delle sanzioni che il partito potrebbe adottare nei confronti dei parlamentari indisciplinati (come, per es., le “lettere di dimissioni in  bianco”, firmate all’atto di accettazione della candidatura senza l’indicazione della data e successivamente completate dal partito che vuole punire uno dei suoi membri parlamentari), sia la possibilità che un parlamentare possa cambiare gruppo politico di appartenenza nel corso della legislatura. Fenomeno quest’ultimo che si è realizzato in modo vistoso nel corso della XIII legislatura (1996-2001).

 

Fonti:

diritto costituzionale, Giappichelli editore – Torino

corso di diritto costituzionale, Università degli Studi di Trento

corso di istituzioni di diritto pubblico, Università degli Studi di Trento

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Ultimo aggiornamento ( Giovedì 29 Ottobre 2009 17:01 )